convegno
Il Convegno perfetto? Lo realizza Flexx Company!
Maggio 27, 2017
incentivi-aziendali
Incentivi Aziendali: bando per imprese Lombarde
Luglio 6, 2017
Show all
datore di lavoro nel condominio

Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro: le norme per il datore di lavoro nel condominio

Per il datore di lavoro nel condominio il Ministero del Lavoro ha stabilito degli obblighi di sicurezza cui attenersi.

Nell’art. 2 del D.Lgs 81/08 si individua come azienda uno “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Per cui l’amministratore condominiale riveste propriamente il ruolo di “datore di lavoro” quando ci sono dei lavoratori nel condominio (addetto alla pulizia, giardiniere, portiere, etc.).

Con la circolare n.28 del 5 marzo 1997, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il “datore di lavoro” nei condomìni è individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro tempore. Tale figura deve rispettare le normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro facendo riferimento al D.Lgs 81/2008.

Il C.C. Art. 1129 comm 1) stabilisce che fino ad otto condomìni non sia necessaria la presenza di un’amministratore. In tal caso spetterà agli stessi condòmini conferire ad un soggetto interno o esterno le responsabilità previste Art. 2 lettera b) D.lgs 81/08. E’ consigliabile affidare tale incarico ad una figura che abbia assolto agli obblighi formativi previsti dal DM 140/2014, e che quindi sia preparata per un incarico che prevede potere decisionale, oltre che gestione delle spese.

Il datore di lavoro nel condominio ha l’obbligo di effettuare una valutazione dei rischi in quanto ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei ” lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati (…) devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate”.

Per poter prescrivere un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) ad un lavoratore, bisogna fare riferimento al DVR che è l’unico documento per poter individuare tali valutazioni di rischio. Il DVR è previsto dal D.lgs 81/08 per tutti i campi di applicazione che non sono “cantieri temporanei e mobili” (Titolo IV D.lgs 81/08).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca DPI e attrezzature proprie o di terzi, queste attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del Titolo III D.lgs 81/08 nonché agli allegati V – VI – VII – VIII. Sono invece da escludere i lavoratori che prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo o dipendenti di altre imprese.

Per quanto riguarda i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori è obbligatoria l’aderenza a tutte le misure di qualità e di sicurezza in termini di progettazione, installazione e utilizzo.

In caso di accertamento da parte degli organi ispettivi (Asl, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale, Comuni, Capitanerie di Porto, ecc…), sugli amministratori di condominio non rispettosi delle disposizioni succitate possono gravare sanzioni ed imputazioni per reati penali, oltre che il provvedimento di sospensione dell’attività come previsto dall’Allegati I del D.lgs 81/08.

Quando è presente il personale delle ditte appaltatrici il datore di lavoro nel condominio deve ottemperare agli obblighi di sicurezza esposti nell’Art. 26 D.Lgs 81/08. Ossia, deve cooperare e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori attraverso l’elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, pena la possibilità di essere risolto in danno al condominio.

Nel caso in cui il condominio commissioni nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 sui cantieri temporanei e mobili, l’amministratore riveste il ruolo di committente in qualità di responsabile dei lavori. E’ prevista anche la possibilità di incaricare un altro soggetto il quale, in tal caso, sarà obbligato ad adempiere agli obblighi di cui agli Artt. 88 e seguenti del D.Lgs 81/08.

Secondo l’Art. 26, comma 2, lett. b), vige l’obbligo a carico di tutti datori di lavoro che operano nello stesso “luogo di lavoro” di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dell’Art 26, il “Datore di Lavoro Committente” è tenuto a redigere il DUVRI.

Nell’individuazione dei rischi interferenziali non si applicano i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma è richiesta la redazione del DVR del condominio per la valutazione dei rischi fisici propri del luogo di lavoro. Ai fini della redazione del DUVRI non si dovrà tener presente dei rischi specifici dei lavoratori delle singole imprese o dei lavoratori autonomi.

I costi delle disposizioni di sicurezza nei condomini non sono a carico del datore di lavoro nel condominio, ma dei condomini stessi.

CAM Network fornisce servizi di consulenza aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con informazioni aggiornate e specifiche per guidare il datore di lavoro nel condominio durante il suo percorso professionale.

Clicca qui per prenotare un check-up gratuito

Per informazioni: info@flexx.group

 

Comunicazione a cura IMPULSE TEAM: www.impulseteam.it